Legge Fallimentare e Massimario
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. I - Della chiusura del fallimento
Art. 121
Casi di riapertura del fallimento
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; (CCII) [solo per utenti Premium]
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. La sentenza può essere reclamata a norma dell’art. 18. (1) (CCII) [solo per utenti Premium]
IV. La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17. (CCII) [solo per utenti Premium]
V. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. (CCII) [solo per utenti Premium]
VI. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
(CCII) [solo per utenti Premium]
(1) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. D. Lgs. 12 settembre 2007. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).