Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
Art. 114
Restituzione di somme riscosse
I. Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali.
TITOLO II - Del fallimento
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
Art. 114
Restituzione di somme riscosse (1)
I. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione. (CCII)
II. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
(CCII)
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(1) Articolo sostituito dall’art. 104 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(1) Articolo sostituito dall’art. 104 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.