Legge Fallimentare e Massimario
Capo VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo
Sez. II - Della vendita dei beni
Art. 106
Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
(CCII) [solo per utenti Premium]
(1) Rubrica modificata dall’art. 7 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).