Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo
Sez. II - Della vendita dei beni

Art. 106

Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. (CCII)

II. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile. (CCII)

III. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti. (CCII)

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(1) Rubrica modificata dall’art. 7 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).


GIURISPRUDENZA


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