Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Concordato preventivo

Sezione II
Organi e amministrazione


Art. 93-bis

Reclami (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124.

2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Articolo inserito dall’art. 22, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.