Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione II
Organi e amministrazione
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione II
Organi e amministrazione
Art. 93
Pubblicità del decreto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
Relazione illustrativa
La disposizione pone a carico del commissario giudiziale di provvedere alla trascrizione del decreto di apertura quando il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa