Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione III
Concordato minore
Art. 82
Revoca dell'omologazione
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.
2. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
4. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Relazione illustrativa
La norma è sovrapponibile all’art. 73 e disciplina i casi di revoca dell’omologazione a seguito della scoperta di atti fraudolenti commessi dal debitore.
Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d’ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità.
L’OCC, al fine di consentire al giudice di esercitare tale suo potere, è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell’omologazione. E’ evidente che tale obbligo di segnalazione dovrà essere esercitato in modo tempestivo, considerato che la norma prevede che l’istanza o l’iniziativa di ufficio devono intervenire entro sei mesi dall’approvazione del rendiconto.
Il giudice decide dopo aver sentito gli interessati, anche solo mediante assegnazione di termini per lo scambio di memorie scritte.
L’ultimo comma prevede che la revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati da terzi di buona fede. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Strumenti di regolazione della crisi
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione III
Concordato minore
Art. 82
Revoca dell'omologazione (1)
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori [...].
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione III
Concordato minore
Art. 82
Revoca della sentenza di omologazione (2)
1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato (3) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non puo' essere proposta [...] (4) decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. [...] (5)
5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, (6) provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 20, comma 6, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Revoca della sentenza di omologazione».
(3) L’art. 20, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1 le parole: «Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore,» con le seguenti: «Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato».
(4) L’art. 20, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 3 le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta».
(5) Comma abrogato dall’art. 20, comma 6, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma abrogato recitava: «4. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.».
(6) L’art. 20, comma 6, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 5 le parole: «Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e» con le seguenti: «Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.