Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione III
Concordato minore
Art. 83
Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. (3)
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta [...] (4) dal pubblico ministero.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 (5) il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 20, comma 7, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione».
(3) Comma sostituito dall’art. 20, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «1. In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.».
(4) L’art. 20, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 2 le parole: «anche dai creditori o».
(5) L’art. 20, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 3 le parole: «in caso di conversione,» con le seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.