Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo I-bis
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
(2)


Art. 64-ter

Mancata approvazione di tutte le classi (3)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Se il piano di ristrutturazione non e' approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, puo' chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'articolo 64-quater, si applica l'articolo 111.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) Capo inserito dall’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Articolo aggiunto dall’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.