Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 47
Apertura del concordato preventivo
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.
2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.
3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
4. Il decreto di cui al comma 3 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
5. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.
Relazione illustrativa
L’apertura è disposta con decreto che può essere emesso o a seguito del deposito di una domanda già completa di tutti i suoi elementi ed accompagnata dalla necessaria documentazione, nel qual caso il tribunale, dichiarando aperta la procedura, provvederà anche alla nomina del commissario giudiziale, oppure verificato l’avvenuto completamento del corredo documentale necessario per un’ulteriore avanzamento della soluzione della crisi o insolvenza regolata su iniziativa del debitore. In tal caso, si procederà alla conferma del commissario giudiziale nominato.
Con il decreto di apertura si avvia una fase organizzativa che porrà in rapporto diretto creditori e debitore sulle proposte di quest’ultimo.
Per questo con il decreto si fa luogo, tra l’altro, alla nomina del giudice delegato ed alla fissazione della data iniziale e finale del voto e del termine per le comunicazioni ai creditori. La previsione di un termine iniziale si spiega per la necessità di garantire che le dichiarazioni di voto non siano espresse prima che il commissario giudiziale abbia depositato la propria relazione, fornendo ai ceditori tutto gli elementi utili per valutare la convenienza della proposta di concordato.
All’emissione di questo provvedimento si ricollega la prededucibilità, nei limiti del 75%, dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato, mentre per i crediti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione è richiesto che essi siano omologati.
Se invece mancano le condizioni richieste per l’apertura, tra le quali, recependo una precisa indicazione della legge delega, vi è la verifica della fattibilità anche economica del piano, il tribunale dichiara, previa instaurazione del contraddittorio con il debitore, il pubblico ministero e i creditori che avessero depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (procedimenti che saranno già stati riuniti alla domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione), sempre con decreto, l’inammissibilità della domanda; la pronuncia è reclamabile avanti alla corte d’appello con le regole dei procedimenti in camera di consiglio, senza pregiudizio per la sua riproponibilità, mutate le circostanze ed esaurito il termine del reclamo. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 47
Apertura del concordato preventivo
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilita' [...] della proposta e la fattibilita' economica del piano ed acquisito, se non disponga gia' di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto (1):
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita' del passivo e alla necessita' di assicurare la tempestivita' e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.
2. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.
3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilita' e fattibilita' di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
4. Il decreto di cui al comma 3 e' reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
5. La domanda puo' essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.
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(1) Capoverso modificato dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (2)
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (3)
Art. 47
Apertura del concordato preventivo (4)
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se gia' nominato, verifica:
a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilita' della proposta e la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
b) in caso di concordato in continuita' aziendale, la ritualita' della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuita' aziendale e' comunque inammissibile se il piano e' manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.
2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita' del passivo e alla necessita' di assicurare la tempestivita' e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.
3. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.
4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta.
Il tribunale puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando e' presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.
5. Il decreto di cui al comma 4 e' reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
6. La domanda puo' essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.
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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17
giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole
«Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti:
«Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 10,
comma 1, del
decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 12,
comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16
luglio 2022.
(4) Articolo sostituito dall’art. 12, comma 7,
del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Art. 47
Apertura del concordato preventivo
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se gia' nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi (2):
a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilita' della proposta e la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
b) in caso di concordato in continuita' aziendale, la ritualita' della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuita' aziendale e' comunque inammissibile se il piano e' manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.
2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita' del passivo e alla necessita' di assicurare la tempestivita' e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale; (3)
d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa. (3)
3. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.
4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta.
Il tribunale puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando e' presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.
5. Il decreto di cui al comma 4 e' reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
6. La domanda puo' essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.
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(1) L’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del titolo III con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 12, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 1, dopo le parole: «se già nominato, verifica» le seguenti: «, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi».
(3) L’art. 12, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2, alla lettera d), il segno di interpunzione «.» con il seguente: «;» e dopo la lettera d) ha aggiunto, in fine, la seguente: «d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.