Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 43
Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. È fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.

2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.



Relazione illustrativa
La disciplina prevede che in caso di rinuncia alla domanda il procedimento si estingue e il tribunale provvede con decreto, con il quale può condannare la parte che ha dato causa al procedimento alla rifusione delle spese. Allo scopo di evitare un uso strumentale del potere di rinunciare alla domanda, è previsto che permanga comunque, in capo al p.m. che abbia partecipato al procedimento, il potere di chiedere la liquidazione giudiziale, senza necessità di proporre un nuovo ed autonomo ricorso. Al p.m., in ogni caso, deve essere data comunicazione del decreto che dichiara l’estinzione, al fine di consentirgli l’esercizio del suo potere di iniziativa. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 43
Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.

2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero (1).

3. Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.



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(1) Comma così sostituito dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.

TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (2)

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (3)


Art. 43
Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volonta' di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero puo' rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. (4)

2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. (5)

3. Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»; la rubrica del titolo III è stata nuovamente sostituita dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(4) Comma sostituito dall’art. 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(5) L’art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha: soppresso, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «su istanza di parte,», sostituito la parola «quella» con le parole «la parte» e soppresso l’ultimo periodo del comma, il quale recitava «Il decreto è comunicato al pubblico ministero».