Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 40
Domanda di accessso alla procedura
1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.
4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.
5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.
7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
Relazione illustrativa
L’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, prevista come principio generale dall’articolo 2, primo comma, lett. d) della legge delega n. 155/2017, non implica la rinuncia al principio della domanda, tant’è vero che il modello processuale è unitario, ma l’esito è condizionato dal petitum oggetto della domanda dei soggetti legittimati ad agire, anche quali interventori, né comporta l’introduzione di un sistema propriamente bifasico, in cui si abbia un previo accertamento giudiziale dello stato di crisi e di insolvenza e solo dopo l’avvio della procedura vera e propria.
Il procedimento è unico e l’ingresso nella concorsualità è tendenzialmente anticipato, a tutela crescente e a protezione progressiva della proposta procedura.
Gli elementi caratterizzanti il ricorso (denominazione unica assunta dall’atto introduttivo, da chiunque provenga) riflettono i tratti connotativi della domanda di accesso alla procedura concorsuale.
Nel procedimento di liquidazione giudiziale, il debitore può stare in giudizio personalmente. Questo per non imporre, da un lato, ad un imprenditore già impossibilitato ad adempiere alle proprie obbligazioni, di doversi necessariamente munire di un difensore per adempiere ad un vero e proprio obbligo giuridico, qual è quello di non aggravare la situazione di insolvenza e, dall’altro, in considerazione della necessaria speditezza del procedimento che ha ad oggetto l’accertamento dello stato di insolvenza. Anche la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di difesa del debitore va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale e che a tal fine è sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata, compaia davanti al giudice relatore all'uopo nominato, per contestare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l’apertura della procedura concorsuale.
La disposizione disciplina le modalità della notificazione del ricorso. Si tratta di notificazione telematica, che dovrebbe essere la regola generale per instaurare il contraddittorio in base alla legge delega n. 155/2017 (articolo 2, primo comma, lettera i), essendo stato riprodotto, per la prima parte, l’art. 15, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con un’importante variante garantistica, per l’ipotesi di notificazione non possibile o negativa non per causa riferibile al destinatario.
Se per ogni soggetto essa si perfeziona, come nel regime vigente, dopo una ricerca infruttuosa della persona, dunque con il deposito dell’atto presso la casa comunale, per i debitori non obbligati a munirsi di PEC scatta un ulteriore adempimento, con intento rafforzativo della notifica avvenuta, comunque non incidente sul momento del perfezionamento, e cioè la notizia del deposito con affissione dell’avviso presso l’abitazione o l’ufficio e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata notifica telematica per causa imputabile, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i), legge delega n. 155/2017, ha imposto una semplificazione degli oneri, con l’inserimento dell’atto non notificato secondo la modalità telematica principale in apposita area web riservata presso il tribunale e con diritto di prelievo in qualsiasi momento, mentre la notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (2)
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (3)
Art. 40
Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (4)
1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le societa', la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis.
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, e' comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale o confermare quello gia' nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale e' disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando e' necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.
5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo' stare in giudizio personalmente.
6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento.
8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito e' data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.
10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.
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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17
giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole
«Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti:
«Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 10,
comma 1, del
decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 12,
comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16
luglio 2022.
(4) Articolo sostituito dall’art. 12, comma 2,
del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Art. 40
Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le societa', la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (2).
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, e' comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale o confermare quello gia' nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale e' disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando e' necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.
5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo' stare in giudizio personalmente.
6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario (3). La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata (3).
8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della (4) residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito e' data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2 (5), e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.
10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 (6) e se entro il medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.
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(1) L’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del titolo III con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 12, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 2, dopo le parole: «a norma dell'articolo 120-bis» le seguenti: «e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza».
(3) L’art. 12, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al primo periodo del comma 7 le parole: «nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359» con le seguenti: «nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario» e al secondo periodo, dopo le parole: «nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento» ha aggiunto, in fine, le seguenti: «o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata».
(4) L’art. 12, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 8, secondo periodo, le parole: «presso la» con la seguente: «della».
(5) L’art. 12, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al primo periodo del comma 9 le parole: «e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1» con le seguenti: «e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2».
(6) L’art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 10, dopo le parole: «entro la prima udienza» le seguenti: «fissata ai sensi dell'articolo 41».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.