Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo VII
Abrogazioni
Parte Quarta
Disposizioni finali e transitorie
Art. 389
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
Relazione illustrativa
La norma distingue, ai fini dell’entrata in vigore del decreto legislativo, tra le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo ed alcune disposizioni destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure –così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (e perciò gli articoli 27, comma 1 e 350)- o che possono immediatamente agevolare l’attività istruttoria nelle procedure concorsuali (tali gli articoli 363 e 364), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie.
La norma, accogliendo un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, prevede anche che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nella loro nuova formulazione, si applichino anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis e che il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa debba essere determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo VII
Abrogazioni
Parte Quarta
Disposizioni finali e transitorie
Art. 389
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2 (1).
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
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(1) Comma così sostituito dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo VII
Abrogazioni
Parte Quarta
Disposizioni finali e transitorie
Art. 389
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022 (1), salvo quanto previsto al comma 2 (1).
1-bis. (abrogato) (1)
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
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(1) L’art. 42, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha
sostituito le parole «16 maggio 2022» con le seguenti: «15 luglio 2022» nonché
le parole «ai commi 1-bis e» con le seguenti: «al comma» ed ha altresì abrogato
il comma 1-bis.