Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo VII
Abrogazioni
Parte Seconda
Modifiche al Codice Civile
Art. 381
Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».
2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare (1) l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».
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(1) L’art. 45, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022,
ha soppresso le parole «la nomina del collegio o del commissario per la
composizione assistita della crisi stessa o».