Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo VI
Disposizioni di coordinamento della disciplina penale

Art. 373
Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale

1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»;

b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonchè agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».



Relazione illustrativa
Con l’articolo 373 si interviene sull’articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Va richiamato quanto valutato a illustrazione degli articoli 317 e seguenti con riguardo all’estensione della disciplina del titolo IV del d.lgs. 159/2011 ai sequestri funzionali alla confisca, onde assicurare la tendenziale prevalenza del sequestro penale in attuazione della delega di cui all’articolo 13 della legge n.155/2017.
Come sopra rilevato, l’articolo 104-bis ha esteso le norme in materia di amministrazione dettate prima dalla legge 575/1965 poi dal decreto legislativo n.159 del 2011 ai sequestri penali che avessero ad oggetto aziende, società e beni comunque bisognosi di gestione (vedi comma 1). Con la legge n.161 del 2017 si è estesa l’intera disciplina dell’amministrazione (titolo III del d.lgs. n.159/2011) a questa categoria di sequestri, sebbene il richiamo integrale sia incongruo, nella misura in cui il titolo III regola anche le attribuzioni dell’Agenzia dei beni confiscati, estranee a tali sequestri. Da qui la necessità di integrare la norma facendo espresso riferimento alla disciplina in materia di nomina e revoca dell’amministratore, di compiti dello stesso e di poteri di gestione.
Il comma 1-quater (già inserito dalla legge n. 161del 2017 nel d.l. n. 306/1992 che regolava la confisca per sproporzione, art.12 sexies e poi trasposto nel corpo delle norme di attuazione del codice di procedura penale senza modifiche, sulla base della delega in materia di riserva di codice) ha espressamente stabilito che ai sequestri e alle confische per sproporzione e ai sequestri penali per i delitti di mafia, terrorismo ecc. (elenco di reati di cui all’art.51 comma 3 bis c.p.p.) si applicassero le norme del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione, destinazione dei beni e di tutela dei terzi. Sulla tutela dei terzi è stato di fatto normato un principio giurisprudenziale. La dizione "tutela dei terzi" potrebbe dare luogo a qualche dubbio, dacché il titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 - tutela dei terzi e rapporti con le procure concorsuali - è suddiviso in più capi: I disposizioni generali, II accertamento dei diritti dei terzi, III rapporti con le procedure concorsuali. Il rinvio testuale è volto a fugare ogni dubbio. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo VI
Disposizioni di coordinamento della disciplina penale

Art. 373
Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale (1)

1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»;

b) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».