Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo I
Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi
Art. 353
Istituzione di un osservatorio permanente
1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
Relazione illustrativa
L’articolo in commento introduce l’osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo I
Disposizioni generali (1)
Art. 353
Istituzione di un osservatorio permanente
1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi (2) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal (3) titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa (4).
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
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(1) L’art. 41, comma 1 del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha così
sostituito la rubrica.
(2) L’art. 41, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha
sostituito le parole «un anno» con le seguenti: «sei mesi»
(3) L’art. 41, comma 3, lettera b) del
decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha
sostituito le parole «delle misure di allerta, delle procedure di composizione
assistita della crisi di impresa di cui al» con le seguenti: «delle misure e
degli strumenti previsti dal».
(4) L’art. 41, comma 3, lettera c) del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, dopo le
parole «titolo II» ha aggiunto le seguenti: «e degli strumenti di regolazione
della crisi d'impresa».
TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo I
Disposizioni generali
Art. 353
Istituzione di un osservatorio permanente
1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza (1).
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
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(1) L’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 1, dopo le parole: «della crisi d'impresa» le seguenti: «e dell'insolvenza». In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.