Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IX
Disposizioni penali
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Disposizioni penali
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 340
Esercizio abusivo di attività commerciale
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.