Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Art. 340
Esercizio abusivo di attività commerciale

1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.