Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IX
Disposizioni penali
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Disposizioni penali
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 339
Mercato di voto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.