Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo III
Cessazione dell'attività del debitore

Art. 33
Cessazione dell'attività

1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.

4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.



Relazione illustrativa
L’articolo 33 sostituisce l’art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Rispetto al sistema vigente è stata prevista una regola unica per l’imprenditore collettivo e per quello individuale, che è quella di consentire l’apertura della procedura di liquidazione del debitore che abbia cessato l’attività di impresa da non oltre un anno. Allo scopo di colmare una lacuna che aveva dato luogo a svariati dubbi interpretativi, si stabilisce che, per il debitore non iscritto, la cessazione coincide con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile. Per agevolare il processo di notificazione di eventuali iniziative adottate da terzi, si fa obbligo all’imprenditore di mantenere operativo l’indirizzo di posta elettronica certificata per un anno, che decorre dalla cancellazione, come previsto dalla legge delega.
Per risolvere una questione che si era posta nel regime attuale, si specifica, poi, che l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso né al concordato preventivo, né all’accordo di ristrutturazione, con conseguente inammissibilità della domanda presentata. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Cessazione dell'attività del debitore

Art. 33
Cessazione dell'attivita'

1. La liquidazione giudiziale puo' essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque salva la facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del comma 1.

4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile (1).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.

TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Cessazione dell'attività del debitore


Art. 33
Cessazione dell'attivita'

1. La liquidazione giudiziale o controllata (2) puo' essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1. (3)

2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque salva la facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del comma 1.

4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile.

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(1) L’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del titolo III con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 1, dopo le parole: «liquidazione giudiziale» le seguenti: «o controllata».
(3) L’art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito dopo il comma 1 il seguente: «1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.