Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo II
Competenza
Art. 32
Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Relazione illustrativa
L’articolo 32 sancisce che il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione giudiziale è competente per tutte le liti che ne derivano, secondo la formulazione corrispondente a quella contenuta nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, interpretata da tempo in modo univoco. La tecnica enunciativa al «plurale» contenuta nella disposizione vuole precisare che identica regola già vigente per il fallimento debba applicarsi anche alla procedura liquidatoria del debitore sovraindebitato. Il radicamento della competenza per le cause dipendenti davanti al tribunale che ha aperto la liquidazione impone che, in caso di successiva dichiarazione di incompetenza di un tribunale davanti al quale siano state erroneamente avviate liti dipendenti, queste debbano essere riassunte nel termine di non oltre trenta giorni davanti al giudice competente quale giudice speciale del concorso, ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile.
Il testo integrale della Relazione illustrativa
(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»; la rubrica del titolo III è stata nuovamente sostituita dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.