Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO VIII
Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali
Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali
Art. 320
Legittimazione del curatore
1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per cassazione.
Relazione illustrativa
All’articolo 320 si riconosce la legittimazione del curatore ad impugnare l’eventuale decreto di sequestro disposto in difetto delle condizioni di cui al comma 1 ovvero ad appellare il diniego della revoca con le modalità e nei termini stabiliti dall’articolo 322 e ss. del c.p.p. Il testo integrale della Relazione illustrativa