Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo III
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza

Art. 316
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;

b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.



Relazione illustrativa
La norma attua l’art. 15, comma 1, lett. b), della legge n.155/2017 e definisce le specifiche competenze spettanti alle autorità amministrative di vigilanza in relazione ai nuovi istituti preposti ad agevolare l’emersione anticipata della crisi, finalità cui partecipano tutti i comparti in cui è organizzato il mondo imprenditoriale, inclusi i soggetti vigilati e con eccezione solo di quelli sottoposti a regime speciale.
Le autorità amministrative di vigilanza –ovviamente si tratta delle autorità che vigilano sulle imprese soggette alle procedure di allerta- sono dunque competenti a ricevere dagli organi interni di controllo, nonché da quelli esterni incaricati della revisione e dell’ispezione e dai creditori qualificati, le segnalazioni sulla crisi proprie del sistema di allerta.
La composizione assistita della crisi coinvolge inoltre direttamente l’autorità di vigilanza cui è affidata la nomina di due dei componenti del collegio di cui all’articolo 17, riflettendo in tal modo la peculiarità dei soggetti vigilati.
Rientra tra le funzioni delle autorità amministrative di vigilanza anche la presentazione della domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo III
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza

Art. 316
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3; (1)

b) (abrogata) (2)

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

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(1) Lettera sostituita dall’art. 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(2) Lettera abrogata dall’art. 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.