Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione coatta amministrativa
Capo III
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza
Art. 316
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3; (1)
b) (abrogata) (2)
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
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(1) Lettera sostituita dall’art. 38, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16
luglio 2022.
(2) Lettera abrogata dall’art. 38, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.