Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 305
Commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.



Relazione illustrativa
L’art. 306 riprende la disciplina dell’art. 204 del r.d. n. 267 del 1942, stabilendo i compiti del commissario liquidatore nell’attività di liquidazione, la sua soggezione ai poteri di indirizzo dell’autorità di vigilanza, l’obbligo di presa in consegna dei beni. Il testo integrale della Relazione illustrativa