Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione coatta amministrativa
Capo II
Procedimento
Art. 306
Relazione del commissario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali segnali di cui all'articolo 3 (1), accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
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(1) L’art. 37, comma 3, del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito
le parole «indicatori della crisi» con le seguenti: «segnali di cui
all'articolo 3»