Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 296
Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.



Relazione illustrativa
La disposizione costituisce la mera riscrittura dell’art. 3 l.fall. e chiarisce che tutte le imprese per le quali la legge prevede la soggezione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, anche quando non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale, sono anche ammesse a formulare proposte di concordato preventivo. Il testo integrale della Relazione illustrativa