Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 274
Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.



Relazione illustrativa
Il liquidatore esercita, con l’autorizzazione del giudice delegato, ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni e il recupero dei crediti del debitore. Si tratta di disposizione analoga a quella dell’art. 14-decises della l. n. 3 del 2012.
Il comma 2 della disposizione illustrata attribuisce espressamente al liquidatore la legittimazione ad esercitare, con l’autorizzazione del giudice delegato, le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, così colmando una lacuna evidenziata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione alla disciplina dettata dalla l. n.3 del 2012.
Nell’autorizzare l’esercizio delle azioni, il giudice delegato dovrà tener conto non solo della loro verosimile fondatezza, ma anche dell’utilità concreta che l’esercizio vittorioso di tali azioni potrebbe arrecare ai creditori, sia in termini quantitativi che temporali. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato


Art. 274
Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo liquidatore (2).

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 41, comma 7 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 3, dopo le parole: «per il miglior soddisfacimento dei creditori» le seguenti: «e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo liquidatore».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.