Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 272
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.



Relazione illustrativa
La disposizione, nell’imporre al liquidatore di aggiornare l’elenco dei creditori, dispone che lo stesso provveda a notificare la sentenza di apertura della liquidazione ai nuovi soggetti inseriti nell’elenco, così come avvenuto in precedenza per quelli già noti al momento dell’apertura della procedura; la formalità deve essere adempiuta entro trenta giorni dalla sentenza, in modo da consentire la tempestiva presentazione della domanda di ammissione al passivo; in ogni caso, è previsto che il tribunale possa prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande.
Il comma 2 della disposizione illustrata fissa i termini (90 giorni dall’apertura della liquidazione) assegnati al liquidatore per completare l’inventario dei beni del debitore e per redigere un programma di liquidazione, contenente l’indicazione dei tempi (in modo da assicurare una ragionevole durata) e delle modalità della liquidazione. La disposizione, con riferimento al contenuto del programma di liquidazione, rinvia alla liquidazione giudiziale, nei limiti della compatibilità. Prevede inoltre, come proposto dalla Commissione Giustizia della Camera, che il programma sia depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato


Art. 272
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato. (2)

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. (3)

3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. (4)

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 41, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 le parole: «. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.» con le seguenti: «e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.».
(3) Periodi inseriti dall’art. 41, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(4) Comma aggiunto dall’art. 41, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.