Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)

Capo I
Composizione negoziata della crisi (2)

Art. 25-ter
Compenso dell'esperto (3)

1. Il compenso dell'esperto e' determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessita', del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo seguenti scaglioni:

a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;

b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento;

c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;

d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;

e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;

f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;

g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;

h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento.

2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato e' determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.

3. Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

4. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato:

a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso e' aumentato del 25 per cento;

b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' superiore a cinquanta, il compenso e' aumentato del 35 per cento;

c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non e' superiore a cinque, il compenso e' ridotto del 40 per cento;

d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato del 10 per cento.

5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, quinto periodo.

6. Il compenso e' aumentato del 100 per cento in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).

7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il compenso e' liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attivita' e' iniziata da meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio.

10. All'esperto e' dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purche' accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e' avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso e' liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed e' a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonche' titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

12. Il compenso dell'esperto e' prededucibile ai sensi dell'articolo 6.

13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.

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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi

Capo I
Composizione negoziata della crisi


Art. 25-ter
Compenso dell'esperto

1. Il compenso dell'esperto e' determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessita', del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo seguenti scaglioni:

a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;

b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento;

c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;

d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;

e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;

f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;

g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;

h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento.

2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato è determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo. (1)

3. Il compenso complessivo determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2, (2) non puo' essere, in ogni caso, inferiore euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

4. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato:

a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso e' aumentato del 25 per cento;

b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' superiore a cinquanta, il compenso e' aumentato del 35 per cento;

c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non e' superiore a cinque, il compenso e' ridotto del 40 per cento;

d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato del 10 per cento.

5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, quinto periodo.

6. Il compenso e' aumentato del 100 per cento nei casi (3) in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, grazie all'opera dell'esperto, (3) si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).

7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso è liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata. (4)

9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata (5) ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attivita' e' iniziata da meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio.

10. All'esperto e' dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purche' accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e' avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso e' liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed e' a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonche' titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. L'accordo è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima. (6)

12. Il compenso dell'esperto e' prededucibile [...]. (7)

13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.

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(1) Comma sostituito dall’art. 5, comma 12, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato e' determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.»
(2) L’art. 5, comma 12, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 3, dopo le parole: «Il compenso complessivo» le seguenti: «determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2,».
(3) L’art. 5, comma 12, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 6 le parole: «in tutti i casi» con le seguenti: «nei casi» e, dopo le parole: «successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8,» ha inserito le seguenti: «grazie all'opera dell'esperto,».
(4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 12, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il compenso e' liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.»
(5) L’art. 5, comma 12, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 9 le parole: «dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata» con le seguenti: «dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata».
(6) L’art. 5, comma 12, lettera f) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha aggiunto al comma 11, dopo il secondo periodo, in fine, il seguente: «L'accordo è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima.».
(7) L’art. 5, comma 12, lettera g) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 12 le parole: «ai sensi dell'articolo 6».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.