Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale


Art. 248

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
L’art. 248 disciplina, in conformità al vigente art. 135 l.fall., gli effetti del concordato prevedendone l’obbligatorietà per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, prescindendo dall’aver presentato domanda di ammissione allo stato passivo; per coloro che non hanno presentato la domanda, tuttavia, non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
Resta fermo il principio della permanenza in favore dei creditori dell’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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