Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale


Art. 208

Domande tardive
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.

2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perchè l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
L’articolo illustrato disciplina le domande tardive di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili confermando lo schema introdotto con le riforme alla legge fallimentare del 2006/2007 e, dunque, assimilando il procedimento a quello di accertamento tempestivo del passivo.
Peraltro, in applicazione del criterio di delega prevedente la riduzione della possibilità di insinuarsi tardivamente (art. 7, comma 8, lettera a), della legge n. 155 del 2017) il termine oltre il quale la domanda è considerata "ultra-tardiva" e la cui ammissibilità è subordinata alla prova della non imputabilità del ritardo, è stato ridotto da dodici mesi a sei mesi. E’ conseguentemente rimodulato (da diciotto mesi a dodici mesi) il termine in caso di particolare complessità della procedura.
Viene ribadita la previsione per cui il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme della formazione dello stato passivo ed è espressamente previsto che il giudice delegato fissa apposita udienza per l’esame delle domande presentate entro i successivi quattro mesi. Per il curatore è stabilito l’obbligo di comunicazione della fissazione dell’udienza a tutti i creditori già ammessi al passivo.
Il comma 3 della disposizione illustrata reca la disciplina delle c.d. domande supertadive e in particolare l’ipotesi in cui la domanda risulti manifestamente inammissibile, così dirimendo una serie di dubbi interpretativi, inerenti i limiti di tempo entro i quali è possibile la proposizione di domande tardive e la possibilità di dichiarare l’inammissibilità manifesta della domanda senza previa instaurazione del contraddittorio, che hanno originato contrasti giurisprudenziali. Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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