Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
Art. 196
Inventario di altri beni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.
2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtu' di un titolo opponibile al curatore.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
L’articolo in esame, al primo comma, riproduce il testo del previgente art. 87-bis l. fall., sostituito al consenso del curatore e del comitato dei creditori il parere espresso da tali organi, in quanto il giudice delegato, nel disporre la restituzione dei beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili, esercita – come nel richiamato art. 210 di cui si esplicita la deroga – un potere giurisdizionale che non può essere subordinato all’approvazione da parte di altri organi.
E’ stato invece eliminato l’originario secondo comma perché superfluo (i beni restituiti non vanno inventariati e di essi resta traccia nel provvedimento del giudice delegato).
Infine, la disposizione ribadisce che sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore; è stata eliminata la previsione che tali beni non sono presi in consegna dal curatore e che, invece, è stata riprodotta nell’articolo 200.
Il testo integrale della Relazione illustrativa