Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti


Art. 179
Contratti ad esecuzione continuata o periodica

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
La disciplina relativa al subentro da parte del curatore in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, è innovativa poiché prevede, al fine di limitare le ipotesi di prededuzione, che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente solo le consegne avvenute e i servizi erogati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, mentre per le consegne avvenute e i servizi erogati in precedenza, l’altra parte può chiedere di essere ammessa al passivo della procedura in base alla disciplina dei crediti concorsuali. Il testo integrale della Relazione illustrativa