Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori


Art. 157
Obbligazioni ed altri titoli di debito

1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
La disposizione disciplina un’altra particolare categoria di crediti (le obbligazioni ed altri titoli di debito) che sono ammessi al passivo per il valore nominale, detratti eventuali rimborsi ottenuti prima dell’apertura della procedura. Nel caso in cui sia prevista l’attribuzione di un premio da estrarre a sorte, l’estrazione non ha luogo ma il premio viene attribuito pro quota a tutti gli aventi diritto. Si tratta di un mero adeguamento lessicale dell’art. 58 della l. fall.. Il testo integrale della Relazione illustrativa