Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore
Art. 142
Beni del debitore
1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
L’art. 142 conferma una delle norme cardine della procedura di liquidazione giudiziale e cioè quella che sancisce, quale effetto della sentenza di apertura della procedura, il pieno spossessamento del debitore nei cui confronti la sentenza viene pronunciata. Si tratta di una disposizione che non presenta contenuti di novità rispetto all’art. 42 della l. fall. vigente.
Lo spossessamento riguarda sia l’amministrazione dei beni, la cui gestione viene affidata al curatore, sia la disponibilità dei medesimi e quindi la legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio destinato alla liquidazione anch’essa affidata al curatore.
Poiché il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i beni presenti e futuri (art. 2704 del codice civile) del patrimonio liquidabile entrano a far parte anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura ma se per l’acquisizione è necessario sostenere degli oneri questi debbono essere soddisfatti integralmente in quanto sorti dopo l’apertura della liquidazione e quindi non soggetti a falcidia.
Al fine di evitare che le acquisizioni al patrimonio da liquidarsi non vadano a vantaggio dei creditori comportando oneri di acquisizione o gestione superiori al valore del bene è previsto che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, se già costituito, o, in mancanza, del giudice delegato, possa rinunciare sia ad acquisire beni che pervengono dopo l’apertura ma anche a recuperare beni che già si trovavano nel patrimonio se il presumibile valore di realizzo sia inferiore agli oneri di acquisizione o di conservazione.
Il testo integrale della Relazione illustrativa