Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti


Art. 132

Integrazione dei poteri del curatore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.

2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.

4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
Il principio generale affermato dalla disposizione è quello secondo cui gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dal curatore solo in esito ad autorizzazione del comitato dei creditori, in ossequio all’impostazione della disciplina della liquidazione giudiziale, secondo la quale l’amministrazione del patrimonio è affidata al curatore fallimentare con la necessaria interlocuzione, in taluni casi, dell’organo rappresentativo dei creditori.
Non viene data una definizione di straordinaria amministrazione, peraltro dalla prevalente opinione identificata con gli atti che producono o possono produrre una diminuzione della consistenza e qualità del patrimonio o un rischio di diminuzione, ma ne viene fornita un’esemplificazione: le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni.
Nella richiesta di autorizzazione il curatore espone al comitato dei creditori anche le sue considerazioni sulla convenienza della proposta.
Per consentire al giudice delegato l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, per le richieste che concernono atti di maggior valore o comunque che implicano valutazioni anche giuridiche il curatore deve avvisare preventivamente il giudice delegato se il valore degli atti da autorizzare da parte del comitato eccede gli € 50.000 (limite adeguabile con decreto del Ministro della Giustizia) o se si tratti di transazioni, qualunque ne sia il valore. La comunicazione non è richiesta se il giudice ha già autorizzato detti atti in quanto proposti in esecuzione del programma di liquidazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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