Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Art. 129
Esercizio delle attribuzioni del curatore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La norma conferma il principio dell’obbligo del curatore di esercitare personalmente le funzioni ma anche la possibilità di delegare ad altri specifiche operazioni e di farsi coadiuvare da tecnici nella sua attività.
Le due figure cui può ricorrere il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori sono il delegato e il coadiutore.
Il delegato svolge funzioni proprie del curatore in luogo del medesimo (ad esempio: operazioni di inventario da svolgersi in luoghi lontani). Alcune operazioni non possono essere delegate in quanto di particolare rilievo: formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari e mobiliari e redazione del bilancio (art. 198); comunicazione dell’avviso ai creditori e agli altri interessati delle notizie relative alla formazione dello stato passivo (art. 200); formazione del progetto di stato passivo (art. 203); comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 209); redazione del programma di liquidazione (art. 213). Il compenso del delegato è liquidato dal giudice delegato e viene detratto da quello del curatore.
Il coadiutore è invece un soggetto che affianca il curatore nell’esercizio delle sue funzioni quando è richiesto l’apporto di conoscenze che il curatore non è tenuto ad avere (ad esempio: assistenza in operazioni di inventario concernenti cose la cui utilità in vista della liquidazione è apprezzabile solo da tecnici). Possono essere nominati coadiutori non solo tecnici ma anche altre persone tra cui il debitore e gli amministratori dell’impresa in liquidazione giudiziale (ad esempio: dipendenti per la ricostruzione di contabilità complessa e non aggiornata; il debitore o gli amministratori per la valutazione dell’utilità di contratti in corso). Anche il compenso del coadiutore viene liquidato dal giudice, al cui prudente apprezzamento è rimessa l’eventuale incidenza del relativo onere sulla determinazione del compenso del curatore.
Il testo integrale della Relazione illustrativa