Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Art. 123
Poteri del giudice delegato
1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:
a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;
e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;
g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;
h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.
i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.
2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, nè far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
Al giudice delegato sono attribuite, in continuità con l’attuale impostazione, non più funzioni di direzione della procedura, ma di vigilanza e di controllo sulla regolarità della stessa, essendo l’amministrazione dei beni del debitore rimessa al curatore.
I suoi compiti sono in parte connessi al suo ruolo di vigilanza e controllo, in parte volti ad assicurare funzionalità alla procedura e in parte di natura giurisdizionale:
- riferisce al tribunale, integrando il collegio quale relatore, sugli affari in cui è richiesto un provvedimento del medesimo;
- emette i provvedimenti urgenti a tutela della conservazione del patrimonio (i c.d. decreti di acquisizione), senza limitazioni se la pretesa ha per destinatario l’imprenditore o terzi che con i beni hanno un rapporto di mero fatto, mentre è escluso che il potere sia esercitabile se destinato ad incidere su diritti soggettivi di terzi che rivendicano un diritto incompatibile con l’acquisizione, dovendosi in tale caso agire con gli ordinari strumenti di tutela;
- può convocare gli organi non giudiziari (curatore e comitato dei creditori) anche quando lo ravvisi solo opportuno sia per ottenere informazioni e chiarimenti sia per eventualmente sollecitarli al corretto adempimento delle loro funzioni.
- su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone la revoca dall’incarico delle persone la cui nomina è stata richiesta dal curatore;
- è competente a decidere sui ricorsi proposti avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto. Tale autorizzazione presuppone un controllo sull’opportunità dell’iniziativa sia sotto il profilo della fondatezza della pretesa sia sotto quello della presumibile utilità e ciò al fine di evitare che iniziative, pur fondate sotto il profilo giuridico, non apportino reale beneficio ai creditori. Esemplificando, il giudice dovrà negare l’autorizzazione quando la situazione patrimoniale del convenuto è tale da rendere verosimilmente infruttuosa la futura esecuzione della sentenza o quando il beneficio economico conseguente all’esperimento, pur vittorioso, dell’azione, appaia insignificante in rapporto all’entità del passivo, sì da non giustificare l’attesa della sentenza ed i costi della difesa tecnica.
L’autorizzazione è necessaria per ogni grado di giudizio, non è per contro necessaria nei casi in cui il curatore esprime una volontà del tutto autonoma e non soggetta al controllo del giudice delegato: accertamento del passivo, reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, reclamo avverso il provvedimento concernente la revoca del curatore, impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo;
- su proposta del curatore, designa gli arbitri che spetta al medesimo curatore nominare;
- procede all’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui al capo III;
- esercita il potere di vigilanza e controllo anche richiedendo al curatore relazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell’art. 130.
Nel secondo comma viene confermata l’incompatibilità del giudice delegato a trattare i giudizi per i quali ha autorizzato il curatore ad agire come attore o convenuto nonché quella a far parte del collegio che deve pronunciarsi sul reclamo proposto contro suoi atti.
Il terzo comma definisce la forma che debbono avere i provvedimenti del giudice delegato individuandola nel decreto motivato.
Il testo integrale della Relazione illustrativa