Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo
Art. 112
Giudizio di omologazione
1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalità per lo svincolo.
Relazione illustrativa
L’articolo 112 disciplina solo alcuni aspetti particolari del giudizio di omologazione, dovendosi, per il resto, fare riferimento alle norme sul procedimento unitario.
In particolare, la norma attribuisce al tribunale, come già avveniva nella disciplina previgente, il potere di omologare il concordato nonostante il dissenso di una parte dei creditori se essi possono ottenere dall’esecuzione del concordato un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero se si accedesse all’alternativa procedura di liquidazione giudiziale (c.d. cram down).
Il tribunale procede alla comparazione se vi è contestazione in ordine alla convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente oppure se la contestazione proviene da creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dell’ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo
Art. 112
Giudizio di omologazione (1)
1. Il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarita' della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilita' della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parita' di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuita' aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
2. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu' classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve piu' dell'importo del proprio credito;
d) la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purche' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
3. Nel concordato in continuita' aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore e' disposta dal tribunale solo se con l'opposizione e' eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.
5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attivita' a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 24, comma 1
del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo
Art. 112
Giudizio di omologazione
1. Il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarita' della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilita' della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parita' di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuita' aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. (2)
3. Nel concordato in continuita' aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c) (3).
4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore e' disposta dal tribunale solo se con l'opposizione e' eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.
5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attivita' a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato (4).
6. [...] (5)
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Comma sostituito dall’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «2. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu' classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve piu' dell'importo del proprio credito;
d) la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purche' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.».
(3) L’art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 3 le parole: «alla liquidazione giudiziale» con le seguenti: «al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)».
(4) L’art. 26, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 5 le parole: «alla liquidazione giudiziale» con le seguenti: «a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato».
(5) Comma abrogato dall’art. 26, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma abrogato recitava: «6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.