Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Concordato preventivo

Sezione IV
Provvedimenti immediati


Art. 103
Scritture contabili

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
L’art. 103 disciplina le formalità da compiersi da parte del commissario giudiziale subito dopo la nomina e consistenti nella annotazione da parte del medesimo commissario dell’evento dopo l’ultima scrittura dei libri contabili.
Eseguita la formalità i libri devono essere restituiti al debitore che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale per l’esercizio del loro potere di controllo.
Il testo integrale della Relazione illustrativa