CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I


Art. 16

TESTO A FRONTE

I. Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza, salve le disposizioni seguenti. (1)

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(1) Le parole «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza» sono state sostituite alle parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» dall'art. 371, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. Il comma 2 dell'art. 371, d.lgs. n. 14, cit. prevede che il comma 1 del suddetto articolo si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Tale modifica, ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14, cit., come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147 e, da ultimo, sostituito dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36,conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto.