Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi

Art. 969

Ricognizione
TESTO A FRONTE

I. Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.

II. Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.