Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi
Della proprietà
TITOLO IV
Dell'enfiteusi
Art. 969
Ricognizione
I. Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
II. Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.