Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE VI
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Art. 897

Comunione di fossi
TESTO A FRONTE

I. Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

II. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.

III. Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.