Codice Civile
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE VI
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Art. 896-bis
Distanze minime per gli apiari (1)
TESTO A FRONTE
I. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
II. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
III. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.
(1) Articolo inserito dall'art. 8, l. 24 dicembre 2004, n. 313.