CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV

Art. 79

TESTO A FRONTE

I. Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. (1)

II. Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione. (2)

III. La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.

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(1) A norma dell'art. 27, comma 2, lett. h), n. 1, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «dal presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
(2) A norma dell'art. 27, comma 2, lett. h), n. 2, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, il secondo comma è sostituito dal seguente: «II. Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.»; le disposizioni di cui all'art. 27, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, entrano in vigore il 31 ottobre 2025.