Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
Art. 746
Collazione d'immobili
TESTO A FRONTE
I. La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
II. Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.