Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
Art. 739
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
TESTO A FRONTE
I. L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
II. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.