Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione

Art. 739
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

I. L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

II. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.