Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE IV
Del diritto di accrescimento
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE IV
Del diritto di accrescimento
Art. 674
Accrescimento tra coeredi
TESTO A FRONTE
I. Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.
II. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
III. L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
IV. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.