Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE III
Dei legati

Art. 673
Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

I. Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

II. L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.